In arrivo i nuovi requisiti igienico sanitari per la progettazione

Cosa sono i requisiti igienico sanitari?

I requisiti igienico sanitari sono gli standard da rispettare nella progettazione di un immobile affinché gli spazi siano idonei a garantire il benessere psicofisico degli utilizzatori. Rappresentano, quindi, un parametro fondamentale del progetto architettonico affinché poi l’immobile sia dichiarato agibile.

Attualmente tali requisiti sono dettati da una norma risalente a quasi cinquant’anni fa: il cosiddetto Decreto Sanità del 5 luglio 1975.

Già da tempo, quindi, si sentiva l’esigenza di adeguare ai mutati scenari attuali queste norme, tanto che il Decreto Scia del 2016 prevedeva l’emanazione di uno specifico regolamento entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. In particolare, il d. lgs 222/2016 aveva inserito questa “intenzione” nell’art. 3, comma 1, lettera d), del Testo unico dell’edilizia.

Sono invece passati ben 7 anni e solo in questi ultimi mesi i requisiti iniziano finalmente a prendere forma. Lo scorso 23 marzo è stata infatti inviata in conferenza Stato-Regioni, in attesa di essere approvata, la bozza di un nuovo Regolamento concernente i requisiti igienico sanitari per l’edilizia.

Il nuovo Regolamento sui requisiti igienico-sanitari

Il “Regolamento recante la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, ai sensi dell’articolo 20, comma l-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380″ è stato approntato dal Ministero della Salute.

I requisiti previsti sono tali da far sì che l’uso dell’opera progettata possa tutelare la sicurezza, la qualità dell’aria indoor e il benessere psico-fisico degli occupanti.

Le nuove disposizioni si applicheranno a tutti gli immobili di nuova costruzione o a quelli trasformati mediante un titolo abilitativo presentato dopo l’entrata in vigore del Regolamento che abrogherà il vecchio decreto. Ovviamente quindi, non è prevista alcuna retroattività dei principi enunciati.

Sarà importante per i professionisti abilitati che operano in edilizia (architetti, ingegneri e geometri) conoscere in dettaglio i nuovi requisiti perché, tra i loro compiti di progettisti delle opere, ci sarà proprio quello di asseverare la sussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti per quella determinata destinazione d’uso, attraverso la segnalazione certificata di agibilità.

 

I requisiti igienico sanitari previsti dal DM 5 luglio 1975

Il cosiddetto Decreto Sanità, ancora oggi in vigore, è un documento molto stringato composto da soli 9 articoli.

I requisiti indicati sono quindi pochi e ben precisi e possono essere riassunti nei seguenti:

  • altezza minima dei locali interna non inferiore a 2,70 m, ridotta a 2,40 m per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli
  • superficie  minima abitabile per ogni abitante di 14 mq per i primi 4 abitanti e di 10 mq per ogni ulteriore abitante
  • camera da letto con superficie di almeno 9 mq se per una persona e 14 mq se per due persone
  • stanza di soggiorno di almeno 14 mq
  • camere da letto, soggiorno e cucina dotate di finestra apribile
  • almeno un bagno comprensivo di tutti i pezzi igienici: vaso, bidet, lavabo, vasca o doccia
  • camere, cucina e soggiorno dotate di adeguata illuminazione e aerazione naturale con superfici pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento della stanza (rapporto aeroilluminante)
  • impianto di riscaldamento idoneo a mantenere una temperatura interna compresa tra i 18 °C ed i 20 °C.

Attenzione: già oggi i regolamenti di igiene dei singoli comuni possono contenere ulteriori requisiti o regole più stringenti.

La struttura del nuovo Regolamento

In base allo schema presentato, il nuovo Regolamento sarà composto da 14 articoli e un allegato. Strutturato a sua volta in 13 articoli, è proprio questo allegato, la parte integrante e fondamentale che conterrà i nuovi requisiti igienico sanitari.

Tra le novità, rispetto ai vecchi requisiti, verrà concessa maggiore attenzione ad alcuni temi di attualità, quali:

– Spazi verdi e controllo del microclima
– Orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna
– Comfort termo-igrometrico
– Riduzione dei livelli di inquinamento indoor
– Protezione acustica
– Gestione dei rifiuti solidi urbani.

Non mancheranno naturalmente le prescrizioni relative ai consueti requisiti dimensionali degli ambienti e all’importanza dell’illuminazione e aerazione naturale di questi.

Bisogna, infatti, dimostrare in maniera inequivocabile che la richiesta di rettifica non rappresenta un sotterfugio per poter regolarizzare un illecito intervenuto dopo la conclusione del procedimento di condono.