La CILA tardiva
La CILA non è in sanatoria
Cosa succede nel caso in cui si realizzino lavori edilizi senza presentare la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)?
Come accade sempre in questi casi, a determinate condizioni, è possibile regolarizzare la situazione a posteriori.
A differenza di quel che accade però per il Permesso di Costruire e per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), non si procede in questo caso a richiedere una sanatoria.
Anche se spesso si parla di CILA in sanatoria, in realtà è più corretto usare le dizioni CILA tardiva o CILA postuma.
Quali sono i lavori oggetto di CILA?
È l’art. 6-bis del dpr 380/01 (Testo unico dell’edilizia) a dirci quali sono i lavori per la cui realizzazione deve essere presentata una CILA.
L’articolo, però, non contiene un elenco o descrizione delle opere a essa subordinate ma il comma 1 specifica che si tratta di tutti gli “interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22”, ovvero le opere realizzabili liberamente, quelle soggette a Permesso di Costruire e quelle soggette a SCIA.
In pratica, si agisce per esclusione: tutti gli interventi che non ricadono negli altri casi, sono subordinati a CILA. Si dice, per tale motivo, che la CILA ha carattere residuale.
Ad ogni modo, si tratta, in buona sostanza, di tutte le opere realizzabili all’interno di una unità immobiliare senza coinvolgere le parti strutturali o i prospetti.
Come regolarizzare interventi effettuati in assenza di CILA
Il comma 5 dell’art. 6-bis recita così: “La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.”
Pertanto, è possibile regolarizzare la situazione semplicemente effettuando l’adempimento in corso d’opera o dopo il termine dei lavori, pagando una sanzione amministrativa rapportata al momento in cui la CILA tardiva viene presentata.
Non si fa riferimento alcuno alla doppia conformità richiesta per gli altri titoli abilitativi (conformità delle opere al momento dell’esecuzione delle stesse e al momento in cui esse vengono dichiarate).
Non essendoci, quindi, un accertamento conformità, è più corretto parlare di CILA tardiva o postuma che di CILA in sanatoria.
Come si presenta una CILA tardiva
La predisposizione di una CILA tardiva è del tutto analoga a una di tipo tradizionale e prevede quindi il rispetto delle stesse normative e la predisposizione degli stessi elaborati da parte del tecnico.
Per quanto riguarda la modulistica da compilare, il tecnico dovrà indicare se i lavori sono stati già ultimati o sono in corso, spuntando anche la relativa sanzione da pagare.
Se ovviamente i lavori sono già conclusi (magari anche da anni) non andrà compilata tutta la parte riguardante l’impresa esecutrice né andranno allegati i relativi documenti richiesti, come il DURC.
Gli elaborati grafici saranno disegni di rilievo e non di progetto.
In caso di intervento già ultimato, al posto del tradizionale confronto tra stato di fatto e stato di progetto, andranno raffrontati i disegni della situazione originaria (quella legittima) e quella post operam da regolarizzare.
Se invece i lavori sono ancora in corso, il tecnico dovrà rappresentare, oltre allo stato legittimo, la situazione in corso al momento della presentazione e poi lo stato di previsto in progetto alla fine dei lavori.
Il tutto potrà essere corredato da un rilievo fotografico.
Altre caratteristiche peculiari della CILA
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata è comunque un titolo abilitativo che presenta specifiche peculiarità rispetto agli altri.
D’altro canto pare sia prevista una sua abolizione con il nuovo Testo Unico allo studio, che dovrebbe ridurre solo a due (SCIA e PdC) i titoli autorizzativi in edilizia.
Andiamo comunque a vedere quali sono queste peculiarità.
1. Non c’è obbligo di Direzione Lavori
La normativa non prevede l’obbligo di nomina di un Direttore dei Lavori. Questo spesso viene visto dai committenti come un vantaggio dal punto di vista economico, eliminando il costo per una prestazione professionale in più.
Invece la figura del direttore dei lavori resta di grande importanza, soprattutto in caso di interventi complessi come il completo rifacimento di una unità immobiliare.
2. Non esistono termini per la fine lavori
Per SCIA e Permesso di Costruire è previso un termine ultimo per l’ultimazione dei lavori di 3 anni a partire dall’inizio.
Trascorso questo termine senza che siano stati ultimati, il titolo abilitativo decade e ne va richiesto uno nuovo.
Per la CILA invece non è stabilito un termine di ultimazione. Di conseguenza, anche la modulistica standard non prevede una Comunicazione di Fine Lavori.
Molti Comuni hanno però, come è loro facoltà, stabilito una variazione e richiedono che la fine lavori venga comunicata. Il consiglio è di farlo sempre, anche quando non previsto, per evitare che i lavori risultino perennemente in corso.
3. Non esiste la CILA in variante
Per la CILA non è prevista la possibilità di presentare una variante in corso d’opera. Pertanto, in caso di variazioni al progetto originariamente presentato, non si può presentare una CILA in variante.
Se le modifiche sono trascurabili, di modesta entità, si può presentare la variante contestualmente alla fine dei lavori.
In caso contrario, è necessario archiviare il procedimento in corso e avviarne uno nuovo con un nuovo progetto.
2 commenti
I commenti sono chiusi.
Buongiorno
Se sono trascorsi più di 5 anni dall’ultimazione dei lavori, la sanzione cade in prescrizione come il Docfa?
Grazie
Salve Fabrizio, non ci sono indicazioni normative precise sull’argomento. Molti ritengono che sia come dice lei, perché si tratta di una sanzione amministrativa per una mancata comunicazione e non una sanzione “penale” per un abuso edilizio. Tuttavia, molte amministrazioni comunali dispongono diversamente e richiedono comunque il pagamento dei 1.000 euro. Le consigliamo quindi di confrontarsi con l’ente, caso per caso.