Quali lavori rientrano nel bonus Barriere Architettoniche 75%?

Prima di descrivere i lavori per i quali è possibile richiedere il bonus barriere architettoniche, è necessario fare una doverosa premessa: non ci sono, al momento, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sugli aspetti tecnici di questi interventi, ma possiamo contare solo su una scarna elencazione dei lavori agevolati.

L’articolo 119-ter aggiunto al Decreto Rilancio (DL 34/2020) dalla Legge di Bilancio del 2022 disciplina questa agevolazione e parla di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Aggiunge, inoltre, che il bonus spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Pertanto, possiamo dire che sicuramente gli interventi di realizzazione di impianti domotici in sostituzione di quelli esistenti sono agevolati.

La Circolare 17/E del 26 giugno 2023 ha specificato che le opere, per essere agevolate, devono rispettare i requisiti previsti dal DM 236/89.

Nel fornire alcuni chiarimenti sul bonus, la circolare presenta, a titolo di esempio, un elenco di interventi agevolati:

  • sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti)
  • rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici)
  • rifacimento di scale e ascensori
  • inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Vediamo allora più in dettaglio questi interventi.

Sostituzione di finiture

I pavimenti devono essere di orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare i 2,5 cm. Se allora un pavimento non presenta queste caratteristiche, la sua sostituzione e messa a norma, rientra tra le opere agevolate.

Se invece il pavimento risulta già a norma, l’intervento di sostituzione non potrà usufruire del bonus, principio che ovviamente va applicato a tutti gli interventi.

Per le porte interne è prescritta una luce minima da rispettare:

  • per quelle di ingresso, 80 cm
  • per le altre, 75 cm.

L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

La norma prevede anche che l’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg. Pertanto, anche la sostituzione di una porta che si apre con difficoltà può essere oggetto di bonus.

Lo stesso principio va osservato per gli infissi esterni, per i quali è prescritta anche una maniglia posta a un’altezza compresa tra 100 cm e 130 cm (consigliata 115 cm).

I terminali degli impianti (interruttori, prese, pulsanti, campanelli, citofoni, quadri di comando, rubinetti generali) devono essere posti a un’altezza tali da consentire un uso agevole anche da parte di una persona su sedia a ruote. Pertanto, l’altezza non dovrà essere inferiore a 40 cm da terra né superiore a 140 cm.

Rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici

Alla luce di quanto detto sopra, l’adeguamento di un impianto esistente per essere reso conforme alle prescrizioni del decreto, è sicuramente un intervento agevolato.

Ma il completo rifacimento di un impianto, ad esempio quello di riscaldamento, rientra nel bonus?

Se il rifacimento è giustificato dalla necessità di adeguare l’impianto a queste prescrizioni o dalla necessità di sostituirlo con uno completamente automatizzato, si può ritenere di sì.

Anche il rifacimento del bagno può usufruire dell’agevolazione se finalizzato alla realizzazione di un servizio igienico fruibile da un soggetto in carrozzina.

A tal fine, deve essere garantito:

  • lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia al wc, al bidet, alla doccia, al lavatoio, alla lavatrice (almeno 100 cm)
  • lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia alla vasca da bagno (minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm)
  • lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola (almeno 80 cm)
  • la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza in prossimità del wc e della vasca.

I rubinetti devono essere preferibilmente del tipo a leva, così come i sanitari devono essere preferibilmente del tipo sospeso, ma non obbligatoriamente.

Da ciò appare chiaro che il completo rifacimento di un bagno può essere agevolato solo se rispetta questi requisiti.

Poiché la normativa prevede solo il rispetto del decreto e non l’accessibilità dell’immobile, si ritiene però che anche la semplice sostituzione di un sanitario con uno a norma sia agevolato.

A titolo di esempio: sostituzione dei sanitari da terra con un modello sospeso, sostituzione della vasca o della doccia con gradino, con una a filo pavimento dotata di sedile ribaltabile, ecc.).

Rifacimento di scale e ascensori

Le rampe delle scale dovrebbero avere una larghezza minima di 1,20 m e il parapetto un’altezza minima di 1,00 m ed essere in attraversabile da una sfera di diametro di cm 10.

Quindi è agevolato non solo il rifacimento della scala con una a norma ma anche la sola sostituzione del parapetto.

La sostituzione di un vecchio ascensore o la nuova installazione in un edificio che ne era sprovvisto devono rispettare i seguenti requisiti:

  • cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza
  • porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

Inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici

L’inserimento di questi elementi per superare dislivelli modesti per i quali può non essere necessario un ascensore è uno degli interventi agevolati e rientra tra le opere di edilizia libera.

 

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