I contenuti della fattura per i bonus edilizi

Una fattura per i bonus edilizi non è diversa da qualunque altra fattura per il pagamento di lavori edili, di forniture o di prestazioni professionali connesse.

Pertanto gli elementi fondamentali non cambiano e sono:

  • numero e data
  • intestazione
  • oggetto del pagamento
  • importi
  • aliquota IVA applicata.

Focalizziamoci, allora, su ciascuno di questi elementi, per capire a cosa fare particolarmente attenzione nel caso in cui, per la spesa sostenuta, si intenda usufruire di un bonus edilizio.

Soggetto che emette la fattura

Il soggetto che emette una fattura oggetto di detrazioni fiscali può essere un prestatore d’opera o di servizi.

Può trattarsi infatti di imprese o artigiani che eseguono i lavori, ma anche di professionisti abilitati (ingegneri, architetti e geometri) che progettano le opere e si occupano delle varie prestazioni professionali connesse.

Infine, ci sono i fornitori, come i negozi fisici e online presso i quali è possibile acquistare bene e materiali.

Tra i dati di chi emette fattura, occorre prestare particolare attenzione alla Partiva IVA e/o al Codice Fiscale, perché questa informazione, insieme al numero e data della fattura, rappresenta una delle informazioni da inserire obbligatoriamente nel bonifico parlante.

A chi deve essere intestata la fattura?

La fattura deve essere sempre intestata al soggetto che sostiene le spese, anche se non è il proprietario dell’immobile oggetto di intervento.

Può capitare quindi che il titolo autorizzativo (CILA, SCIA o Permesso di costruire) sia intestato a un soggetto diverso da quello che sostiene la spesa. Ciò non ha importanza ai fini delle agevolazioni fiscali purché l’intestatario sia ovviamente uno dei soggetti titolati a fruirne (familiare convivente dell’avente diritto, affittuario, comodatario, ecc.).

Se la fattura è intestata a più soggetti, ad esempio due comproprietari oppure nudo proprietario e affittuario, è importante specificare per ciascuno la percentuale di contribuzione alla spesa. Questo è un aspetto importante nell’ambito dei bonus edilizi perché mentre con una fattura tradizionale non è importante come i vari soggetti ripartiscono tra loro la spesa, in questo caso è fondamentale perché la ripartizione dell’agevolazione è a questa proporzionale.

Se ad es. marito e moglie dividono la spesa al 50%, potranno usufruire ciascuno della detrazione RPEF sul 50% di tale importo. Ma se la spesa è sostenuta in percentuali diverse, è importante specificare quali siano tali percentuali perché su di esse andrà applicata la relativa detrazione.

L’indirizzo del destinatario della fattura deve essere quello di residenza e non necessariamente quello dell’immobile, che potrebbe essere diverso.

Oggetto della fattura

Nell’oggetto della fattura va riportata la descrizione dei lavori effettuati e l’individuazione esatta dell’immobile su cui sono stati realizzati, quindi con indirizzo e riferimenti catastali.

È opportuno riportare anche gli estremi dell’eventuale titolo autorizzativo. Tuttavia, è giusto ricordare che non esiste alcuna norma che indichi l’obbligo a indicare tale informazione né il riferimento alla norma del bonus di cui si intende usufruire. Obbligatorio invece citare l’art. 121 del Decreto Legge 34/2020 nel caso in cui il fornitori applichi lo sconto in fattura.

Per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, è anche obbligatorio indicare il contratto collettivo di lavoro applicato dall’impresa. Quest’obbligo sussiste per i contratti stipulati dopo il 26 maggio 2022.

Poiché le fatture possono essere più di una per ciascun soggetto che le emette, occorre infine indicare se si tratta di un acconto o del saldo finale.

Aliquota IVA applicata per i lavori oggetto di bonus edilizi

L’applicazione dell’IVA sui lavori oggetto di bonus edilizi è abbastanza complessa e occorre fare particolare attenzione.

I lavori agevolati sono sempre sull’edilizia esistente, per cui l’aliquota applicata è quella agevolata del 10% che si applica anche alle forniture effettuate nell’ambito del contratto di appalto.

Se, invece, il committente si rivolge direttamente al fornitore per l’acquisto di beni e materiali, occorre fare una distinzione in base alla tipologia di interventi effettuati:

  • per manutenzione ordinaria e straordinaria l’aliquota sarà quella ordinaria del 22%
  • per restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sarà quella agevolata del 10%.

Nell’ambito dei lavori agevolati esiste un’unica eccezione in cui rientrano lavori di nuova costruzione: la realizzazione di un box auto. In questo caso, se il box auto è pertinenza di una abitazione avente i requisiti prima casa, l’IVA sarà al 4%; in caso contrario, al 22%.

L’IVA agevolata non si applica mai alle prestazioni professionali né all’acquisto di beni come mobili ed elettrodomestici.

Ricordiamo che tra i fornitori potrebbero esserci soggetti rientranti in un regime fiscale agevolato (il cosiddetto forfettario). In tal caso, professionisti e imprese non applicano IVA in fattura ma le spese rientrano comunque tra quelle che possono usufruire dei bonus edilizi.

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